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Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno. Disciplina del cd. silenzio elettorale.

Si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

È possibile consultare la Circolare Ministero dell’Interno – D.A.I.T. n. 48/2024 e la Circolare Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo prot. N. 2024/007220/AREA II.
Data:
Giovedì, 16 Maggio 2024

Descrizione

In riferimento alla Circolare Ministero dell’Interno – D.A.I.T. n. 48/2024 ed alla Circolare Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo prot. N. 2024/007220/AREA II in merito alla disciplina del "Silenzio Elettorale", si precisa che:


  • ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della Legge 4 aprile 1956, n. 212, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda;

  • ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 7/2024, in occasione delle consultazioni di giugno, che vedono un anticipo dell'apertura dei seggi al sabato, si considera giorno della votazione quello della domenica;

  • il cosiddetto "silenzio elettorale" scatta, pertanto, alla mezzanotte di venerdì 7 giugno e, quindi, da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024 sono vietati i comizi e ogni altra forma di propaganda elettorale.



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Ultimo aggiornamento

16/05/2024 12:58




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