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Inizio attivita' di vendita da parte di produttori agricoli

Servizio Attivo
Il servizio è dedicato a aziende agricole che intendono procedere alla vendita dei propri prodotti agricoli


A chi è rivolto

Aziende agricoli

Descrizione

Il servizio è dedicato a aziende agricole che intendono procedere alla vendita dei propri prodotti agricoli

Come fare

L’inizio di attività di vendita al dettaglio di prodotti da parte di produttore/imprenditore agricolo su aree pubbliche in forma itinerante e attraverso sito web deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto n. 241 e s.m.i., al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione; nel caso di vendita in locali, mediante distributori automatici o su aree pubbliche con posteggio deve essere dichiarata al Comune in cui si intende avviare l’attività, competente per territorio, utilizzando l’apposita modulistica SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che viene compilata in regime di autocertificazione. Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni) ove il fatto non costituisca più grave reato.

Cosa serve

Compilazione della modulistica  e documento di idemtità

Cosa si ottiene

Abilitazione alla vendita dei propri prodotti  agricoli

Tempi e scadenze

Definite dalla normativa

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti e Allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 19/12/2024


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